Pubblichiamo un nuovo contributo dell’avvocato Elisabetta Soavi, che, nell’ambito della collaborazione avviata con l’OMCeO Piacenza, commenta alcune significative sentenze, in particolare della Corte di Cassazione, in ambito di responsabilità medica. 

Nel testo che segue l’avvocato Soavi prende in esame un pronunciamento della Corte Suprema con il quale si stabilisce che l'azione di rivalsa della struttura sanitaria verso il medico è ammessa solo in caso di dolo o colpa grave, così come stabilito dall’articolo 9 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).

Un’interessante ordinanza della Corte di Cassazione (ord. n. 9949 del 17.04.2026) ha posto alcuni punti fermi in tema di azione di rivalsa della struttura sanitaria, chiamata in causa dal paziente per il risarcimento dei danni nei confronti del medico che si è occupato delle cure. Occorre una breve premessa sulla norma della Legge n. 24/2017 c.d. “Gelli Bianco”. Trattasi dell’art. 9, in particolare il primo comma secondo cui: “L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”. Con l'azione di rivalsa (spesso definita in giurisprudenza anche come «manleva») la struttura sanitaria risponde verso il paziente per fatto proprio ai sensi dell'art. 1228 c.c. in quanto l'attività del medico si inserisce nel programma obbligatorio contrattuale che la struttura è tenuta a realizzare.

La rivalsa è l'azione con cui la struttura, condannata al risarcimento, si rivolge contro il medico per ottenere il rimborso di quanto pagato in ragione della condotta colposa di quest'ultimo (o dolosa). Nel caso sottoposto alla Cassazione, una struttura sanitaria, convenuta in giudizio dal paziente danneggiato, aveva chiamato in causa il chirurgo che aveva eseguito l’intervento formulando nei suoi confronti una domanda di regresso e manleva, fondata su una clausola del contratto libero-professionale che obbligava il medico a tenerla indenne dalle conseguenze risarcitorie derivanti da errori nello svolgimento delle sue prestazioni di cura.

La Cassazione con la pronuncia in esame, pone alcuni punti fermi.

“1) In ogni ipotesi di prestazione resa da una struttura mediante la propria organizzazione sanitaria il rapporto tra la struttura e il professionista che ha materialmente eseguito la prestazione è regolato dall’articolo 9 della legge Gelli, norma speciale non derogabile pattiziamente dalle parti.

2) Per applicare questa norma non rileva la qualificazione della responsabilità del sanitario verso il paziente in termini contrattuali o extracontrattuali, ma il fatto che il danno si sia prodotto nell’ambito di una prestazione sanitaria erogata attraverso l’organizzazione della struttura.

3) In queste ipotesi, l’esercente la professione sanitaria, anche se libero professionista e anche se contrattualmente obbligato nei confronti del paziente, opera quale ausiliario della struttura in base all’articolo 1228 c.c.: l’azione di rivalsa nei suoi confronti è dunque possibile solo in caso di dolo o colpa grave.

4) I patti di manleva - ancora frequenti nella prassi specie nel mondo della sanità privata - attraverso i quali la struttura addossa al sanitario le responsabilità risarcitorie, si devono considerare nulli, dato che l’articolo 9 ha natura imperativa, inderogabile e pubblicistica”

Elisabetta Soavi

CONTRIBUTI PRECEDENTI

- Medico di guardia e obbligo di intervento domiciliare

- Intervento chirurgico d’équipe e responsabilità penale dei singoli operatori

- Quando l’uso del defibrillatore può fondare una responsabilità penale del medico

- La responsabilità del medico che subentra nel turno ai colleghi

- Compiti e responsabilità del direttore sanitario di struttura privata

- I limiti dell’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico

- La responsabilità del direttore di RSA nel caso di suicidio di un paziente affetto da malattia mentale

- Responsabilità del chirurgo estetico e contenuto del consenso informato

- Disegno di legge contro la violenza sugli operatori sanitari: cosa prevede

- La responsabilità medica al tempo del Covid-19

- Responsabilità medica in équipe: occorre verificare il ruolo di ciascun sanitario

- La responsabilità penale del medico competente

- Responsabilità del medico, i dati statistici non bastano per la condanna

- Linee guida e responsabilità penale del medico

- La posizione di garanzia del medico nei confronti del paziente

- La successione di posizioni di garanzia nei confronti del paziente

- La responsabilità e il ruolo del medico competente

- Emergenza Covid e reato di epidemia colposa

- La posizione di garanzia del medico di pronto soccorso

- Posizione di garanzia del medico e cooperazione colposa

- Intervento in équipe e posizione di garanzia del capo chirurgo

- Responsabilità medica e causa di non punibilità

- Attività radiodiagnostiche complementari, requisiti e responsabilità

- Reato di peculato del medico nell’attività intramoenia

- Aggressioni al personale sanitario, inasprite le sanzioni

- Consenso informato e diritto all'autodeterminazione

- Responsabilità sanitaria e pregresse condizioni del paziente

- Rifiuto del ricovero, corretta informazione e responsabilità medica

- Responsabilità medica e accertamento del nesso causale

- Cartella clinica e responsabilità sanitaria

- Medico imputato e citazione in giudizio dell'assicurazione

- Consenso informato e lesione del diritto all’autodeterminazione