Pubblichiamo un nuovo contributo dell’avvocato Elisabetta Soavi, che, nell’ambito della collaborazione avviata con l’OMCeO Piacenza, commenta alcune significative sentenze, in particolare della Corte di Cassazione, in ambito di responsabilità medica.
Nel testo che segue l’avvocato Soavi prende in esame un pronunciamento della Corte Suprema con il quale si stabilisce che in materia di responsabilità sanitaria per omesso consenso informato, la sola omissione informativa non basta per ottenere un risarcimento, ma il paziente deve provare il danno alla sua libera scelta.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22861 del 7 luglio 2026 si è pronunciata in tema di consenso informato e lesione del diritto all’autodeterminazione. La vicenda processuale ha tratto origine dall'atto di citazione con cui un uomo ha convenuto un’azienda sanitaria al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 130.447,00, che assumeva di avere subito in conseguenza di due interventi di orchifunicolectomia; il primo eseguito sul testicolo destro e il secondo, in un momento successivo, sul testicolo sinistro. L’uomo lamentava che tali operazioni lo avevano reso sterile. A sostegno della domanda allegava che gli interventi erano stati eseguiti a causa di formazioni neoplastiche che si erano sviluppate prima al testicolo destro e poi a quello sinistro. Inoltre, si doleva del fatto di non essere stato informato adeguatamente in occasione di entrambi gli interventi, né dei possibili trattamenti alternativi, né della possibilità di crioconservare i gameti al fine di non perdere definitivamente la capacità di procreare.
In primo grado, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno poichè si è ritenuto che l’intervento fosse “l'unica scelta terapeutica possibile, che la relativa esecuzione fosse immune da censure e che non vi fosse prova né della lesione del diritto all'autodeterminazione, avuto riguardo all'opzione sanitaria adottata, né della lesione del diritto ad un consenso informato in relazione all'esigenza di procedere alla crioconservazione dei gameti, escludendo, da ultimo, anche la responsabilità risarcitoria da perdita di chance”. Tale decisione è stata altresì confermata in grado di appello. La Corte di Cassazione con la sentenza in esame trova occasione per ribadire principi consolidati in tema di prova del nesso causale nel sistema della responsabilità sanitaria, in particolare per quanto riguarda il consenso informato. Quando si discute del risarcimento del danno derivante da una presunta omissione informativa non è sufficiente dimostrare che l’informazione è stata carente o incompleta. Il paziente che agisce in giudizio deve allegare e provare che, se correttamente informato, avrebbe adottato una decisione diversa rispetto a quella poi assunta. Tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni, tuttavia deve vertere su elementi oggettivi che rendano plausibile la diversa scelta. In particolare, quando l’intervento è necessario per la tutela della salute o della vita, si deve dimostrare che il paziente avrebbe comunque deciso di differire l’atto sanitario, assumendosi un rischio concreto. Il sistema non ammette un danno in re ipsa e la lesione dell’autodeterminazione non si presume ma richiede la prova di una effettiva compressione della libertà decisionale. In assenza di tale prova, la responsabilità non può essere affermata poiché l’omissione informativa, pur censurabile, non ha prodotto un effetto giuridicamente rilevante sul percorso decisionale del paziente.
La Corte di Cassazione nel caso sottoposto al suo esame, ha osservato che non è stata fornita alcuna allegazione o prova che il paziente avrebbe posticipato l’operazione, pur essendo necessaria per la tutela della salute. Le prove portate in giudizio riguardavano solo il disagio successivo alla sterilità, non la scelta alternativa che sarebbe stata compiuta. Inoltre, la documentazione clinica riportava indicazioni sulla conservazione del liquido seminale e risultavano condizioni cliniche che rendevano la crioconservazione poco praticabile.
Elisabetta Soavi
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