La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha recentemente approvato alcune delibere in materia di ECM, dalle regole per il nuovo triennio 2026-2028, al recupero dei crediti, alla formazione per i professionisti in pensione. 

OBBLIGO FORMATIVO 2026-2028 - Come si legge nella delibera 1/2026, "l'obbligo formativo per il triennio 2026-2028 è pari a 150 crediti formativi - si legge -, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua per il triennio 2023-2025 è invece prorogato al 31 dicembre 2028. La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2029. Ai professionisti sanitari che acquisiscono crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali viene attribuito un bonus, per il triennio 2029-2031, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2026-2028 su tale tematica, fino a un massimo di 10 crediti. RIDUZIONI PREVISTE PER IL TRIENNIO 2026-2028

FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI IN PENSIONE - Una seconda delibera (7/2026) interviene in materia di acquisizione dei crediti da parte dei professionisti collocati in quiescenza, i quali, pur beneficiando dell'esenzione dell'esenzione dall'obbligo formativo, possono partecipare alle attività formative ECM: gli eventuali crediti formativi acquisiti a seguito della partecipazione a tali eventi sono automaticamente utilizzati dal Co.Ge.A.P.S. per il recupero di eventuali debiti formativi pregressi. 

PROFESSIONISTI SANITARI CANCELLATI E REISCRITTI ALL’ORDINE PROFESSIONALE - La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ha inoltre adottato specifiche disposizioni in materia di professionisti sanitari che procedono alla cancellazione o alla successiva reiscrizione presso il rispettivo Ordine professionale: "In caso di cancellazione dall’albo di appartenenza, l’obbligo formativo non permane per l’anno in corso qualora la cancellazione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. L’obbligo formativo per l’anno in corso sussiste se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno del medesimo anno. La decorrenza della cancellazione è da intendersi dalla delibera che ratifica la cancellazione da parte dell’Ordine professionale". "In caso di reiscrizione all’albo professionale, l’obbligo formativo sussiste per l’anno in corso qualora la reiscrizione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Al contrario, ove la reiscrizione avvenga successivamente a tale data, l’obbligo non sussiste per l’anno in corso. La decorrenza della reiscrizione è da intendersi dalla delibera che ratifica la reiscrizione da parte dell’Ordine professionale. Nel caso in cui il professionista si cancelli e si reiscriva nel medesimo anno, l’obbligo per quell’anno persiste. Eventuali crediti formativi maturati e debiti formativi residui non vengano azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione". LA DELIBERA

TEMATICHE DI INTERESSE NAZIONALE - Una ulteriore delibera (2/2026) individua poi le tematiche di interesse nazionale per il triennio 2026-2028 e i relativi obiettivi di riferimento; queste prevedono un aumento di 0,3 crediti per ogni ora di formazione svolta inerente alla tematica.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ALLE ATTIVITÀ ECM - La delibera 4/2026 integra la precedente delibera in data 08/06/2022 avente ad oggetto la disciplina sui “Docenti, Tutoring e altri ruoli” del documento “Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM”: ai docenti spetta un credito ogni 20 minuti di attività didattica, non frazionabile; ai moderatori spetta un credito per ogni sessione moderata, con durata minima di un’ora e fino a un massimo di tre crediti per evento. In merito alla sommatoria dei crediti nei diversi ruoli, ora prevista: non è possibile sommare i crediti quando il professionista ricopre contemporaneamente il ruolo di responsabile scientifico e un altro ruolo nello stesso evento, in tale situazione dovrà scegliere l’opzione più vantaggiosa; la sommatoria è invece consentita tra le funzioni di docente, relatore, tutor e moderatore nel caso in cui il professionista ricopra più ruoli nella stessa edizione dell’evento; i crediti sommati dovranno essere rapportati nel modello excel assegnando il ruolo di docente. Se un professionista svolge lo stesso ruolo in più edizioni dello stesso evento nello stesso anno, i crediti vengono attribuiti una sola volta.

Tutte le delibere approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua sono consultabili a questa pagina.