In tema di responsabilità professionale, pubblichiamo il contributo dell'avvocato Elisabetta Soavi sull'entrata in vigore della legge che ha convertito il DL Milleproroghe - con la proroga di un anno dello "scudo penale" per gli operatori sanitari - e sul disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri che sostituisce la disciplina della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Iscritta al foro di Piacenza, l’avvocato Soavi si occupa prevalentemente di diritto penale, con competenze specifiche in materia di responsabilità medica (ambito nel quale ha seguito corsi di formazione e partecipato ad eventi in qualità di relatrice) e collabora da tempo con l'OMCeO Piacenza: sul nostro sito potrete trovare i suoi approfondimenti su alcune significative sentenze della Corte di Cassazione. "In particolare - sottolinea - il nuovo disegno di legge propone una modifica dell'articolo 590 sexies del Codice Penale, con la quale si andrebbe a limitare in maniera significativa la responsabilità professionale nell'attività sanitaria, e l'introduzione dell'articolo 590 septies, che individua specifici fattori dei quali tenere conto per l’accertamento della colpa e del suo grado. Da segnalare inoltre, all'articolo 4 del ddl, l'obiettivo della definizione di un sistema di governance dell'intelligenza artificiale nel settore sanitario, tema di grande attualità". Di responsabilità sanitaria si è parlato di recente anche nel convegno “I rischi legali e deontologici nella pratica medica”, organizzato dall'OMCeO Piacenza in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati; un evento molto partecipato, a testimonianza dell'interesse sul tema, che sarà replicato: l'intenzione è quella di organizzare un nuovo appuntamento il prossimo autunno.

 - - - -

Con il D.L. n. 200/2025 c.d. Milleproroghe convertito nella Legge n. 26 del 27 febbraio 2026, viene confermata la proroga fino al 31 dicembre 2026 del c.d. scudo penale per gli operatori sanitari. Tale conferma era stata, tra gli altri, sollecitata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che aveva evidenziato la necessità di non allentare la tutela dei professionisti sanitari in un periodo in cui le loro condizioni di lavoro continuano a essere difficili. Di qui l’esigenza di dar seguito a quella limitazione di responsabilità che aveva visto la luce ai tempi dell’emergenza Covid. Al personale medico sanitario potrà quindi essere contestata una responsabilità penale solo nei casi di condotta colposa grave se il danno al paziente si è verificato “in situazioni di grave carenza di personale sanitario”, tenuto conto, tra l’altro, “delle condizioni di lavoro dell’esercente la professione sanitaria, dell’entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare” e del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi.

Tra le novità, vi è poi il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri (Comunicato stampa n. 140/2025) che prevede la delega al Governo per l’adozione, entro il 31 dicembre 2026, di decreti legislativi in materia di responsabilità sanitaria. Il disegno di legge dedica ampio spazio alla disciplina penalistica dell’attività dei sanitari, ampliando significativamente – pur senza sconfinare in una depenalizzazione – i limiti normativi alla responsabilità colposa degli operatori sanitari. Viene infatti rimodulato l’articolo 590-sexies c.p., per limitare la responsabilità dei sanitari per omicidio colposo e lesioni colpose ai casi di colpa grave quando si attengono alle linee guida, a cui sono equiparate le buone pratiche clinico-assistenziali. Si introduce poi l’articolo 590-septies, che, nell’accertamento della colpa o del suo grado, riprende l’impostazione normativa della legislazione emergenziale attraverso la previsione di un elenco non esaustivo di fattori di cui tenere conto, anche in relazione al contesto professionale in cui il sanitario si trova a operare. Sul fronte civilistico, il disegno di legge replica l’impostazione penalistica e, nell’individuare le leges artis a cui i professionisti della sanità devono attenersi, parifica le linee-guida codificate alle buone pratiche cliniche. Richiamando, poi, la centralità dell’articolo 2236 c.c. (nella parte in cui limita la responsabilità del sanitario alla colpa grave in tutti i casi di particolare difficoltà), il progetto di riforma riprende, in ottica civilistica, i parametri di valutazione della colpa già previsti nella disciplina penale (tra cui la scarsità di risorse e le carenze organizzative).