La FNOMCeO segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n.35 del 12-2-2026 è stato pubblicato il decreto legislativo 3 febbraio 2026, n. 17 che, in attuazione della direttiva (UE) 2024/782, modifica la precedente direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.

Nello specifico - spiega la Federazione - l’articolo 2 modifica l’articolo 41 del D.Lgs. n. 206 del 2007 relativo alla formazione dell’odontoiatra. Tale modifica deriva dallo studio sugli odontoiatri, che ha condotto all’individuazione dei progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati membri dell’UE e negli Stati EFTA (Associazione europea di libero scambio), di cui non si tiene conto o non si tiene sufficientemente conto negli attuali requisiti minimi di formazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE. In particolare, l’articolo sostituisce il comma 3 del citato articolo 41 del D.Lgs. n. 206 del 2007, aggiungendo nel programma di formazione dell’odontoiatra l’acquisizione di un’adeguata conoscenza dell’odontoiatria digitale e della comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.

“Ai sensi del comma 2 dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 206 del 2007 - ricorda la Federazione Nazionale - la formazione dell’odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS (Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti) equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento. Tali studi sono svolti presso un’università o sotto il controllo di un’università. Le attività professionali dell’odontoiatra sono stabilite dalla legge n. 409 del 1985”.

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