Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell'11 dicembre 2025 ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (c.d. Milleproroghe). Diverse le misure che riguardano la sanità contenute all'interno del provvedimento.

Tra queste, la proroga fino al 31 dicembre 2026 dello "scudo penale" per i medici, introdotto con l’emergenza Covid, vale a dire l’applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di dolo e colpa grave, in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale - omicidio colposo e lesioni personali colpose - commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario. 

Tra le altre misure che interessano la sanità, viene modificato l’articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, concernente la valutazione multidimensionale unificata per l’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti: il decreto attuativo per definire i criteri per l'individuazione delle priorità di accesso ai Punti Unici di Accesso (PUA), la composizione e le modalità di funzionamento delle Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) e lo strumento nazionale di valutazione dovrà essere adottato entro trenta mesi e non più diciotto; l’avvio di una prima sperimentazione di 12 mesi slitta al 1° gennaio 2027, con implementazione nazionale dal 1° gennaio 2028.

Si proroga al 31 dicembre 2026 la sospensione dell’efficacia delle disposizioni regolamentari in materia di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati.

Si proroga al 31 dicembre 2026 il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei (la Legge 10 agosto 2023, n. 112 aveva innalzato a 68 anni il limite anagrafico) alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN.

Fino al 31 dicembre 2026 vengono estesi i requisiti agevolati per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza: potrà partecipare il personale medico, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione, che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il il 31 dicembre 2025, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, o abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative.

Fino al 31 dicembre 2026 viene confermata la norma che consente al personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale

Si proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.

Viene prorogata al 31 dicembre 2026 anche la possibilità per aziende ed enti del SSN di assumere a tempo indeterminato il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbia maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

Si proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento, conferendo incarichi di lavoro autonomo, ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione.