Nuova scadenza annuale per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025, che dà attuazione a quanto previsto all’articolo 5 del D. Lgs. 12.6.2025 n. 81 (cd. Decreto correttivo della Riforma Fiscale) con il quale si stabiliva che i soggetti obbligati effettuassero l’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria con periodicità annuale, rimandando a un decreto successivo l’indicazione della data di scadenza dell’adempimento stesso. Ora, con il nuovo decreto, è stato previsto che, a partire dal 1° gennaio 2025, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie avvenga “entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese”. Pertanto, le spese sanitarie dell’anno 2025 andranno inviate da parte tutti gli operatori della sanità, pubblica e privata, al Sistema tessera sanitaria entro la data del 31 gennaio 2026, che, trattandosi di un sabato, slitterà al 2 febbraio 2026.

Il decreto prevede inoltre che, a partire dal 2025, il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione dei soli dipendenti dell’Agenzia delle Entrate incaricati dell’attività di controllo “le funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata. Sono esclusi dalla consultazione i dati per i quali è stata manifestata l'opposizione”. Il decreto, infine, reca in allegato il nuovo “Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS”, che ridefinisce modalità di accesso e tracciamento. Per l’invio dei dati è necessario utilizzare il portale www.sistemats.it, dove ogni professionista deve accreditarsi. Risposte a domande frequenti sono disponibili a questo indirizzo: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-faq.

Si evidenzia che il Decreto Legislativo 12/06/2025 n. 81 ha reso permanente (non più soggetto a proroga annuale) il divieto di emettere fatture elettroniche a fronte di prestazioni sanitarie per i soggetti che sono tenuti all'invio dei dati al Sistema TS. Per cui i medici sono esonerati dalla fatturazione elettronica per le prestazioni in favore dei pazienti, per le quali resta vigente l'obbligo della fattura cartacea (o in formato digitale, ad esempio in pdf da trasmettere per email). Viceversa la fattura elettronica è obbligatoria per le prestazioni svolte nei confronti di un centro medico, cooperative, associazioni, aziende sanitarie o pubblica amministrazione, e per tutte le prestazioni che non hanno carattere sanitario, come i servizi di consulenza, formazione o cessioni di beni, sia a persone fisiche, sia ad aziende.