La figura del direttore sanitario al centro di un partecipato incontro di approfondimento organizzato dall’Ordine dei Medici di Piacenza: è stato il Dottor Marco Zuffi, presidente della Commissione Albo Odontoiatri - nella serata del 16 novembre 2023 al Park Hotel -, a delinearne compiti, obblighi e responsabilità, tra normativa nazionale e regionale.

Chi è il direttore sanitario? “E’ una figura dirigenziale in campo medico/odontoiatrico - ha spiegato Zuffi - che ricopre un ruolo di garanzia, guida, supervisione e qualità delle prestazioni erogate da una struttura sanitaria; è una figura garante per gli utenti e per gli operatori del corretto esercizio delle prestazioni sanitarie erogate all'interno della struttura, obbligatoria in ogni struttura sanitaria che svolga la sua attività in forma ambulatoriale o societaria. E’ responsabile di tutta l'attività sanitaria del centro in cui opera”.

LA NORMATIVA - Il relatore ha quindi passato in rassegna la legislazione in materia di direzione sanitaria, a partire dalla Legge 412/1991, che all’articolo 4 comma 2 recita “[…] dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza di cui all'art. 43 della legge 833/1978 (Legge istitutiva del SSN) e devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera». La Legge 4 Agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) stabilisce invece (articolo 1, comma 153) che “l’esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli Odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni (di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409), siano erogate dai soggetti in possesso de titoli abilitanti di cui alla medesima legge; inoltre (comma 154) “le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153”. E ancora (comma 155): “Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154”; “il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute” (comma 156).

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE - Il Direttore Sanitario è inoltre responsabile dell’esercizio abusivo della professione nella sua struttura. Come stabilisce la Legge n. 3, 11 Gennaio 2018 (Legge Lorenzin) – che ha modificato l’articolo 348 del codice penale - “chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”. “Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma, ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.

CODICE DEONTOLOGICO - Sulla figura del direttore sanitario interviene anche il Codice di Deontologia Medica: all’articolo 69  si legge che “il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa […] Il medico comunica tempestivamente all'Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l'eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità de servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo”.

RAPPORTI CON L’ORDINE - La Legge 23 dicembre 2021, n. 238, ha modificato la disciplina relativa all'obbligo, per ogni struttura sanitaria privata di cura, di dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'Albo dell'Ordine territoriale competente per il luogo nel quale le stesse strutture hanno la propria sede operativa; la novella prevede che il direttore sanitario possa essere iscritto anche ad un albo di altro Ordine territoriale e che, in ogni caso, comunichi il proprio incarico all'Ordine territoriale competente per la sede della struttura; a quest'ultimo Ordine, in base alla medesima novella, compete l'eventuale esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore, limitatamente alle funzioni connesse all'incarico in oggetto.

PUBBLICITA’ SANITARIA - La Legge 5 febbraio 1992, n. 175, all’articolo 4 (comma 1) sancisce che “la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge e consentita mediante targhe o insegne......purchè accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica”. “E’ in ogni caso obbligatoria l’indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria” (comma 2). Mentre l’articolo 5 specifica che “qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno”.

In tema di pubblicità sanitaria, la Legge di Bilancio 2019 dispone che le comunicazioni informative da parte delle strutture possono contenere unicamente informazioni “funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria". Come specifica inoltre il Codice di Deontologia Medica (articolo 56), la pubblicità informativa sanitaria deve “sempre essere prudente, trasparente, veritiera, obiettiva, pertinente e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria ed è verificata dall'Ordine professionale competente per territorio”.

OBBLIGO DELLA PRESENZA FISICA NELLA STRUTTURA - La Delibera di Giunta Regionale 327 del 23/2/04 indica - tra i requisiti specifici dei poliambulatori - che “deve essere presente un Direttore/Responsabile sanitario dell'organizzazione per almeno la metà dell'orario di apertura al pubblico; le relative funzioni possono essere svolte anche da un medico specialista operante nel poliambulatorio”.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE SANITARIO - Questi i principali obblighi e le principali responsabilità del direttore sanitario:

- Organizzazione tecnico-funzionale e il funzionamento dei servizi igienico-sanitari

- Assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico

- Fornire un organigramma completo della struttura e un catalogo delle attività svolte dall'ambulatorio. Comunicare la variazione di nominativo del direttore sanitario

- Verifica dei titoli e delle competenze possedute, indispensabili per l’esercizio delle singole attività

- Tenuta e l’aggiornamento del registro con i dati anagrafici e i titoli professionali abilitanti del personale

- Controllo e verifica del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche

- Manutenzione degli ambienti e delle attrezzature e i controlli periodici sugli impianti e attrezzature

- Smaltimento dei rifiuti

- Controllo dei servizi, in particolare di quelli di disinfezione e di sterilizzazione

- Rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività svolta

- Osservanza delle norme per la prevenzione dei rischi e per la sicurezza e la salute degli operatori e degli assistiti

- Segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge (ad. es.: accettazione/cessazione incarico – art.69 Cod. deontologico)

- Tutela della privacy e l’applicazione del consenso informato

- Registrazione, trascrizione e conservazione dei referti e il rilascio agli aventi diritto della documentazione sanitaria richiesta

- Vigilanza sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi

- Conservazione e controllo della scadenza di farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope

- Verifica e correttezza della pubblicità sanitaria della struttura sanitaria, sulla base del Codice Deontologico

- Controllo dell’adempimento agli obblighi sanciti nel Codice Deontologico

- Obbligo della presenza fisica nella struttura per almeno la metà dell’orario di apertura al pubblico

“Il Direttore sanitario ha il compito di far sì che l'ambiente di lavoro metta tutti nelle condizioni di potersi esprimere al meglio, nell'interesse dei medici stessi e dei pazienti” - ha concluso Zuffi, ricordando che “è facoltà del Direttore Sanitario che dovesse riscontrare la mancata ottemperanza, da parte della struttura che dirige, degli obblighi sanciti dalla legge, sia effettuare una segnalazione ufficiale agli organismi di controllo (Ordine Professionale, Nas e Procura), sia dimettersi dall'incarico comunicando tali dimissioni via Pec non solo al Legale Rappresentante della struttura, ma anche al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione sanitaria”.

pdf La relazione (3.84 MB)