Medici disponibili
per sostituzioni
AGGIORNATO A
MARZO 2009
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Regolamento (Art. 23)
Art. 23 - Sostituzioni (D.P.R. n. 270 del 28
luglio 2000) Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale.
1. Il medico
titolare di scelte che si trovi nell'impossibilità di prestare la
propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin
dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto
giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che
lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre
giorni consecutivi. Il sostituto deve dichiarare di non trovarsi in
situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 4, salvi
diversi accordi regionali che stabiliscono anche il limite delle
scelte che possono essere poste a carico del medico sostituto.
2. Il medico sostituto assume direttamente e formalmente,
all'atto dell'incarico di sostituzione da parte del medico
sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le
attività previste dal presente Accordo.
3. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione
continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito che
provvede secondo quanto previsto al comma 4; dal 31° giorno
corrispondono i compensi direttamente al medico che effettua la
sostituzione, purché abbia i requisiti per l'iscrizione negli
elenchi dei convenzionati e secondo il trattamento economico
previsto per il medico sostituito.
4. I rapporti economici tra medico sostituito e medico
sostituto sono disciplinati dalle norme del regolamento allegato sub
lettera C, nel rispetto della normativa fiscale, compresa la
relativa documentazione.
5. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui
non possa essere effettuata dal medico di medicina generale, sia
svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera
scelta, i compensi allo stesso sono corrisposti secondo il
trattamento economico previsto per la medicina generale.
6. Il medico, che non riesca ad assicurare la propria
sostituzione, deve tempestivamente informare la Azienda, la quale
provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici
inseriti nella graduatoria di cui all'art. 2, e secondo l'ordine
della stessa, interpellando prioritariamente i medici residenti
nell'ambito di iscrizione del medico sostituito. In tale caso i
compensi spettano fin dal primo giorno della sostituzione al medico
sostituto, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 12.
7. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico
sostituito durante la sostituzione.
8. Tranne che per i motivi di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3,
del presente Accordo e per mandato parlamentare, amministrativo,
ordinistico, sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi
nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda, sentito il Comitato di
cui all'art. 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione
stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale
risoluzione del rapporto convenzionale.
9. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia
nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in
relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare
tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la
sostituzione.
10. Alla sostituzione del medico sospeso dall'incarico per
effetto di provvedimento di cui all'art. 16 provvede la Azienda con
le modalità di cui al comma 6.
11. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di
sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli
aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di
fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore
del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della
stessa.
12. L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta,
non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco, anche se determina
l'assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal
presente Accordo, dagli accordi Regionali e da quelli Aziendali.
13. In caso di decesso del medico convenzionato, l'Azienda
provvede alla nomina del sostituto. Qualora il medico fosse già
sostituito, il sostituto già incaricato al momento del decesso può
proseguire l'attività nei confronti degli assistiti in carico al
medico deceduto per non più di 30 giorni, conservando il trattamento
di cui beneficiava durante la sostituzione.
Allegato C - art. 23
Regolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto
di assistenza primaria nei casi di
sostituzione volontaria
1. Fermi restando
gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'art. 23, i
rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito,
chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono
regolati tenendo conto della maggiore o minore morbilità legata alla
stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico
sostituito durante la sostituzione.
2. L'onorario professionale, deve essere corrisposto per
intero al medico sostituto.
3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione
relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi di cui al
comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico
sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile,
maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre,
gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a
carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre.
4. Il compenso di cui all'articolo 45, lettera B1, è
corrisposto al sostituto ove egli ne abbia diritto ai sensi del
comma 2 della stessa lettera B1.
5. Ai medici sostituti spettano i compensi di cui all'art.
45, lettera C1 comma 2, lettera C2 commi 1 e 2, lettera C3, per le
relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.
Consulta la CONVENZIONE PER LA MEDICINA GENERALE
Art. 21 -
Sostituzioni (D.P.R. n. 272 del 28 luglio 2000) Regolamento di
esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.
1. Il pediatra titolare di scelte che si trovi
nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando
l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla
competente Azienda entro il quarto giorno dall'inizio della
sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la
sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi.
2. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione
continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito che
provvede a trasferire al collega le competenze dovute sulla base dei
parametri di cui all'allegato F; dal 31° giorno corrispondono i
compensi direttamente al medico che effettua la sostituzione, purché
abbia i requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei convenzionati
di cui all'art. 2 del
presente Accordo.
3. Oltre il 30° giorno consecutivo di sostituzione il
sostituto è pagato in funzione della sua fascia di anzianità di
specializzazione.
4. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui
non possa essere effettuata da medico pediatra, sia svolta da un
medico sprovvisto di specializzazione, i compensi allo stesso sono
corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la
medicina generale.
5. Il medico che non riesca ad assicurare la propria
sostituzione, deve tempestivamente informare la Azienda, la quale
provvede a designare il sostituto tra i pediatri inseriti nella
graduatoria di cui all'art. 2, e secondo l'ordine della stessa,
interpellando prioritariamente i pediatri residenti nell'ambito di
iscrizione del medico sostituito.
6. Non è consentito al sostituto durante la sostituzione
acquisire scelte del medico sostituito.
7. Tranne che per i motivi di cui all'art. 5, comma 1, 2 e 3
del presente Accordo e per mandato parlamentare o equiparato,
amministrativo, ordinistico, sindacale, per sostituzione superiore a
sei mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda, sentito il
Comitato di cui all'art. 11 si esprime sulla prosecuzione della
sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale
risoluzione del rapporto.
8. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia
nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in
relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare
tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la
sostituzione, purché abbia i requisiti per l'iscrizione negli
elenchi dei pediatri convenzionati.
9. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di
sospensione restano in carico al medico sospeso salvo che i singoli
aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di
fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore
del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della
stessa.
10. L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta,
non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco, anche se determina
l'assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal
presente Accordo e dagli accordi regionali e aziendali.
11. In caso di decesso del pediatra convenzionato, l'Azienda
provvede alla nomina del sostituto.
Qualora il medico deceduto avesse già nominato un suo sostituto, lo
stesso può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già
in carico al medico deceduto fino all'eventuale copertura della zona
carente o comunque per un periodo non superiore ai sessanta giorni,
conservando il trattamento di cui beneficiava durante la
sostituzione.
Allegato F - art. 21
Regolazione dei rapporti economici tra
pediatra titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria
Regolazione dei rapporti economici tra pediatra titolare e pediatra
sostituto nei casi di sostituzione volontaria.
1. Fermi gli
obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'art. 23, i rapporti
economici tra medico sostituto e quello già sostituito, chiunque tra
i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo
conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che
della maggiore o minore mobilità legata alla stagione. Non è
consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito
durante la sostituzione.
2. Al medico sostituto spettano almeno il 50% della quota
fissa (art. 41, punto A1).
3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione
relativa alla maggiore o minore mobilità, i compensi di cui al comma
2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto
se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio,
ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio,
febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del
titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre.
4. Qualora il medico sostituto non sia in possesso del titolo
di specializzazione in pediatria, i rapporti economici di cui al
presente articolo verranno regolati secondo le norme previste
dall'Accordo della Medicina Generale.